La modulistica presente in questa sezione del sito è finalizzata alla richiesta di agibilità post-evento delle costruzioni.
La verifica è a cura di tecnici abilitati Aedes (Agibilità e danno nell’emergenza sismica) o esperti. Questi tecnici devono essere stati formati in uno dei corsi sulla “Valutazione di agibilità e rilievo del danno”, organizzati secondo lo standard condiviso col Dipartimento della Protezione Civile.
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Documentazione disponibile
"Sisma Bonus - Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni e i relativi allegati. Modifiche all'articolo 3 del Decreto Ministeriale numero 58 del 28/02/2017. Si pubblica il testo coordinato del decreto n.58 del 28 febbraio 2017 come modificato dal Decreto Ministeriale 07 marzo 2017 n. 65. Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto n.58 del 28 febbraio 2017 , integrate con le modifiche apportate dal decreto ministeriale 07 marzo 2017 n. 65. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti".
http://www.mit.gov.it/normativa/decreto-ministeriale-numero-65-del-070320
Nuove disposizioni in materia di revisione delle schede Aedes e Fast
A seguito dell'ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n.484 del 29 settembre 2017 si comunica che:
1 - la richiesta di ripetizione dei sopralluoghi di cui all'art. 1 comma 5 lett. d dell'Ordinanza 422/16, potrà avvenire solo per le schede fast e aedes con esito "agibile";
2 - per tutti i sopralluoghi eseguiti fino al 6 ottobre 2017 (data di pubblicazione dell'ordinanza 484/17) aventi esito agibile, la richiesta di revisione deve essere inviata entro 30 giorni dalla data appena indicata - 6 ottobre- corredata da perizia asseverata di un tecnico di parte direttamente all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione di Ascoli Fermo;
3 - per tutti i sopralluoghi eseguiti dopo il 6 ottobre 2017, con esito agibile, la richiesta di revisione, corredata da relazione asseverata di un tecnico di parte, deve essere inviata entro 30 giorni dalla data di notifica della scheda da parte del Comune, direttamente all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione di Ascoli Fermo;
4 - si ricorda infine che ai sensi dell'art. 2 comma 4 dell'ordinanza 19/2017, qualora un edificio sia oggetto di scheda Aedes con esito B o C, il tecnico della proprietà può chiedere direttamente all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione di Ascoli Fermo, l'autorizzazione alla
progettazione dell'intervento di miglioramento sismico dimostrando, con perizia asseverata, il superamento del danno lieve.