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lunedì 04 dicembre 2017
Lotta e contrasto alle povertà: da gennaio 2018 attiva la misura nazionale del reddito d'inclusione (REI)

Domande da presentare al Comune di residenza dal 1 dicembre 2017 su modello Inps

Il Reddito di inclusione (REI) è una misura nazionale di contrasto alla povertà ed all'esclusione sociale dal carattere universale, condizionata alla valutazione della situazione economica e all'adesione ad un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa, finalizzato all'affrancamento della condizione di povertà.

 

Il REI si compone di due parti:

1. un beneficio economico, erogato mensilmente attraverso una carta di pagamento elettronica (Carta REI);

2. un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa, volto al superamento della condizione di povertà

Il beneficio verrà erogato dal 1° gennaio 2018 e sostituirà il SIA (Sostegno per l'inclusione attiva) e l'ASDI (Assegno di disoccupazione).

 

A CHI SI RIVOLGE

 

Il REI nel 2018 sarà erogato alle famiglie in possesso dei seguenti requisiti:

Requisiti di residenza e soggiorno
Il richiedente deve essere congiuntamente:

  • cittadino dell'Unione o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi (o apolide) in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolare di protezione internazionale;
  • ·         residente in Italia, in via continuativa, da almeno due anni al momento della presentazione della domanda.

Requisiti familiari
Il nucleo familiare deve trovarsi in almeno una delle seguenti condizioni:

  • presenza di un componente di minore età;
  • presenza di una persona con disabilità e di almeno un suo genitore o tutore;
  • presenza di una donna in stato di gravidanza accertata (nel caso in cui sia l'unico requisito familiare posseduto, la domanda può essere presentata non prima di quattro mesi dalla data presunta del parto e deve essere corredata da documentazione medica rilasciata da una struttura pubblica).
  • ·         presenza di un lavoratore che abbia compiuto 55 anni, che si trovi in stato di disoccupazione per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale ed abbia cessato, da almeno 3 mesi, di beneficiare dell'intera prestazione per la disoccupazione, ovvero, nel caso in cui non abbia diritto di conseguire alcuna prestazione di disoccupazione per mancanza dei necessari requisiti, si trovi in stato di disoccupazione da almeno 3 mesi. Inoltre si precisa che, ai fini della concessione del REI, si considerano in stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponda ad un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 13 del T.U. delle imprese sui redditi di cui al DPR n. 917 del 22/12/1986 (rispettivamente 8.000 e 4.800 euro).

Requisiti economici
Il nucleo familiare deve essere in possesso congiuntamente di:

  • un valore ISEE in corso di validità non superiore a 6.000 euro;
  • un valore ISRE (l'indicatore reddituale dell'ISEE diviso la scala di equivalenza, al netto delle maggiorazioni) non superiore a 3.000 euro;
  • un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 20.000 euro;
  • ·         un valore del patrimonio mobiliare (depositi, conti correnti, etc) non superiore a 10.000 euro (ridotto a 8.000 euro per la coppia e a 6.000 per la persona sola).

Altri requisiti
Per accedere al REI è inoltre necessario che ciascun componente del nucleo familiare:

  • non percepisca già prestazioni di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) o altri ammortizzatori sociali di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria;
  • non possieda autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità);
  • non possieda navi e imbarcazioni da diporto (art. 3, c.1, D.lgs. 171/2005). 

IL BENEFICIO ECONOMICO

 

 

Il beneficio economico è concesso per un periodo massimo di 18 mesi e, se necessario, potrà essere rinnovato per non più di 12 mesi

 

ITER DOMANDA

 

La domanda deve essere presentata al proprio Comune di residenza, a partire dalla data del 1 Dicembre 2017, su modello predisposto dall'INPS.

 

INFORMAZIONI

 

Per scaricare il modello di domanda ed avere maggiori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi presso:

- il proprio Comune di residenza.

- gli uffici dell’Ambito Sociale XIX, presso la sede operativa di P.le Azzolino n. 18, Fermo.

- al n. tel. 0734/603167–0734/622794–0734/603174, email ambito19@comune.fermo.it

- consultando i siti web:

www.inps.it

www.ambitosociale19.it

 

 

 

 

 

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