Città di Fermo

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mercoledì 01 aprile 2009
Lotta alle zanzare
Si avvicina la buona stagione : Attiviamoci per la lotta agli insetti molesti
ORD. n.   28
 OGGETTO: Provvedimenti per la disinfestazione nel territorio del Comune di FERMO.
 
 
IL SINDACO
 
PREMESSO:
-         che, a seguito delle modifiche intervenute nella normativa di igiene ambientale, l’attività di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione è stata affidata alle competenze dei Comuni;
-         che nell’anno 2003, a seguito del rilevamento della presenza della zanzara tigre (Aedes albopictus) è stata adottata l’ordinanza n. 132 del 02/10/2003;
-         che nell’anno 2004 sono stati nuovamente segnalati focolai di infestazione della stessa specie e che a tal fine è stata adottata l’ordinanza n. 81 del 22/06/2004;
-         che nell’anno 2005 è stata adottata l’ordinanza n. 86 del 31/05/2005;
-         che nell’anno 2006 è stata adottata l’ordinanza n. 68 del 19.05. 2006;
-         che nell’anno 2007 è stata adottata l’ordinanza n. 46 del 02.05.2007 ;
-         che nell’anno 2008 è stata adottata l’ordinanza n. 47 del 11.04.2008
PRESO ATTO che l’Amministrazione Comunale ha eseguito, anche nel corrente anno, periodici interventi di disinfestazione al fine di contenere lo sviluppo e la proliferazione di zanzare, in particolare la zanzara tigre (Aedes albopictus) ed altre forme culiciniche;
CONSIDERATO che, al fine di contenere l’infestazione, occorre provvedere, in via cautelativa ad attivare una campagna di prevenzione su tutto il territorio comunale, da estendersi necessariamente anche su aree di proprietà privata al fine di garantire l’efficacia della campagna stessa;
RILEVATO che le larve di zanzara si sviluppano in acque stagnanti o a lento deflusso ove vengono deposte le uova, quali tombini di casa, barattoli, lattine, sottovasi di fiori, bacinelle, depositi e contenitori per l’irrigazione degli orti e dei fiori, annaffiatoi, copertoni abbandonati, fogli di nylon, buste di plastica ecc.;
CONSIDERATO che esistono alcuni fattori ambientali in grado di favorire la diffusione dell’adulto rispetto al focolaio di sviluppo da poche centinaia di metri (gen. Culex) a qualche chilometro (gen. Anopheles e Aedes);
RAVVISATA la necessità di attivare in via cautelativa urgenti misure di prevenzione su tutto il territorio comunale e, pertanto, anche su aree private, esposte alla possibilità di propagazione della suddetta zanzara, poiché può determinare significativi problemi di igiene e sanità pubblica;
CONSIDERATA, pertanto, la necessità di tutelare l’ambiente e l’igiene e preservare la salute dei cittadini da ogni possibile conseguenza derivante dall’infestazione;
VISTA la L. 23/12/78 n. 833;
VISTO il D.L.4.12.1993 n. 496;
VISTO l’art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento Comunale d’Igiene;
 
 
ORDINA
 
Alla cittadinanza, con particolare attenzione al periodo compreso tra il 1 aprile 2009 ed il 31 ottobre 2009:
·        Di non abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensione ove possa raccogliersi l’acqua piovana, ivi compresi copertoni, bottiglie, sottovasi di piante e simili, anche collocati nei cortili, nei terrazzi e all’interno delle abitazioni;
·        Di procedere, ove si tratti di oggetti non abbandonati bensì sotto controllo della proprietà privata, alla loro accurata pulizia e alla chiusura ermetica con teli plastici fissati e ben tesi o con coperchi a tenuta;
·        Di svuotare contenitori di uso comune, come sottovasi di piante, piccoli abbeveratoi per animali domestici, annaffiatoi, ecc., giornalmente o di lavarli o capovolgerli;
·        Di coprire eventuali contenitori di acqua inamovibili, quali ad esempio vasche di cemento, bidoni e fusti per l’irrigazione degli orti, con strutture rigide (teli di plastica e reti zanzariera fissati e ben tesi o coperchi a tenuta ).
·        Di introdurre nei piccoli contenitori d’acqua che non possono essere rimossi , quali i vasi portafiori presenti nei cimiteri, filamenti di rame, che per essere efficace va utilizzato in dosi di almeno 20 grammi per litro d’acqua , o sabbia, fino al completo riempimento, nel caso di contenitori di fiori finti .
·        Di introdurre nelle piccole fontane ornamentali da giardino pesci larvivori (come ad esempio pesci rossi, gambusie ecc.);
·        Di provvedere a ispezionare, pulire e trattare periodicamente le caditoie interne e i tombini per la raccolta dell’acqua piovana, presenti in giardini e cortili. Il trattamento dell’acqua presente nei tombini deve essere effettuato ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida da parte degli stessi proprietari o avvalendosi di imprese di disinfestazione. La periodicità dei trattamenti è congruente alla tipologia del prodotto usato. Indipendentemente dalla periodicità, il trattamento deve essere praticato dopo ogni pioggia.
·        Di controllare che le grondaie ed i pluviali non siano otturati, mantenendo in efficienza il sistema di smaltimento delle acque meteoriche;
·        Di non impedire , ma anzi favorire, la nidificazione di rondini, rondoni e balestrucci non danneggiando i nidi in quanto tali uccelli contribuiscono attivamente al controllo della proliferazione delle zanzare e anche in ottemperanza della legge 157/92 che prevede la protezione degli uccelli selvatici.
In particolare ordina:
·        Ai TITOLARI di attività Artigianali, Industriali, Commerciali ed alle Aziende agricole e zootecniche nonché a tutti coloro che utilizzano impianti e depositi idrici, di curarne lo stato di efficienza.
Agli stessi è fatto obbligo altresì :
-         adottare tutte le misure necessarie per evitare il formarsi di raccolte d’acqua, quali ad esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all’aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d’acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;
-         assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all’aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra , trattamenti di disinfestazione dei potenziali focolai larvali, da praticare con la frequenza necessaria .Il trattamento deve essere effettuato dopo ogni pioggia.
 
Ai CONSORZI, agli ENTI che gestiscono immobili ed ai proprietari degli edifici destinati ad abitazione e ad altri usi, di curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici esistenti nei fabbricati, nei locali annessi e nelle corti, allo scopo di evitare raccolte scoperte, anche temporanee, di acqua stagnante e procedere autonomamente con disinfestazioni periodiche dei focolai larvali e degli spazi verdi. Particolare cura dovrà aversi affinché i lavatoi, le fontane dei cortili e delle terrazze, le vasche, i laghetti ornamentali dei giardini e qualsiasi altra raccolta idrica non favoriscano il ristagno dell’acqua.
·         Il medesimo obbligo è esteso ai RESPONSABILI dei cantieri fissi e mobili per quanto riguarda le raccolte idriche temporanee (fosse di sterro, vasconi ecc.).
Agli stessi è fatto obbligo altresì :
-         evitare raccolte idriche in bidoni e altri contenitori. Qualora l’attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di idonea copertura oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
-         sistemare i materiali necessari all’attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d’acqua;
-         provvedere, in caso di sospensione dell’attività del cantiere ,alla sistemazione di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche.
 
●    Ai CONDUTTORI DI ORTI :
-         privilegiare la annaffiatura diretta tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l’uso;
-         sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica ) in modo da evitare la formazione di raccolte d’acqua in caso di pioggia;
-         chiudere gli eventuali serbatoi d’acqua con coperchi a tenuta , con rete zanzariera o con telo di plastica fissati e ben tesi .
·        A COLORO che per fini commerciali o ad altro titolo possiedono o detengono, anche temporaneamente, copertoni di auto o assimilabili, oltre che attenersi ai comportamenti su riportati dovranno a propria cura:
Ø      disporre a piramide i pneumatici con periodo di stoccaggio superiore a 15 giorni dopo averli svuotati da eventuale acqua e ricoprirli con telo impermeabile fissato e ben teso o con altro idoneo sistema tale da impedire qualsiasi raccolta di acqua piovana;
Ø      smaltire i pneumatici fuori uso e comunque non più utilizzabili o, in alternativa, stoccarli temporaneamente dopo averli vuotati da ogni contenuto di acqua, ricoprirli immediatamente con telo impermeabile fissato e ben teso, o con altro sistema idoneo, in modo da impedire qualsiasi raccolta di acqua;
Qualora nel periodo di massimo rischio per la infestazione di zanzare ( fino al 31 ottobre) si riscontrasse all’interno di aree di proprietà privata una diffusa presenza dell’insetto, i proprietari o gli esercenti delle attività interessate dovranno provvedere immediatamente a propria cura all’effettuazione di interventi di disinfestazione mediante affidamento a ditte specializzate.
La responsabilità per eventuali inadempienze, che saranno sanzionate secondo la vigente normativa in materia, ricadrà su colui/coloro che risulterà/risulteranno avere titolo per disporre legittimamente del sito o dei siti dove tali inadempienze hanno avuto luogo.
Nel caso di inosservanza di quanto previsto dalla presente Ordinanza verrà comminata al trasgressore la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25 ad Euro 500 e sarà inoltre imputata ai trasgressori la spesa per l’esecuzione degli interventi necessari, che verranno attuati d’ufficio, secondo le procedure e modalità vigenti in materia.
Avverso al presente provvedimento è ammesso il ricorso avanti al TAR delle Marche ed al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) o 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione.
La Polizia Municipale e il Dipartimento di Prevenzione della A.S.U.R. Zona Territoriale n.11 sono incaricati delle attività di controllo dell’esecuzione del presente provvedimento.
 
Dalla Civica Residenza 23-03-09
 
                                  
IL SINDACO
MF DT                                             Dott. Saturnino Di Ruscio
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